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Richiami alimentari Carrefour e prodotti da non consumare

Il Ministero della Salute richiama un lotto di tahina Arkan per possibile Salmonella, mentre Carrefour ritira filetti di pesce spada decongelato prodotti da Promarine per una non conformità microbiologica.
• 19 Ottobre 2026, 12:28
Richiami alimentari Carrefour e prodotti da non consumare

Nel corso del fine settimana il sistema nazionale di allerta alimentare ha registrato due nuovi provvedimenti di richiamo che interessano prodotti distribuiti sul mercato italiano. Il Ministero della Salute ha pubblicato l’avviso relativo a un lotto di tahina di produzione egiziana per la possibile presenza di Salmonella, mentre la catena della grande distribuzione Carrefour ha disposto il richiamo di un lotto di filetti di pesce spada decongelato a causa di una non conformità microbiologica la cui natura non è stata specificata nel cartello informativo diffuso dall’insegna.

Il richiamo del pesce spada da Carrefour

Il provvedimento adottato da Carrefour riguarda filetti di pesce spada decongelato commercializzati con il marchio dell’insegna e venduti presso i banchi pescheria dei punti vendita in confezioni a peso variabile, identificate dal numero di lotto 20261602985 e dalla data di scadenza 21/10/2026. Il cartello di richiamo pubblicato dalla catena indica come motivazione una non conformità microbiologica, senza precisare quale parametro abbia determinato l’esito sfavorevole delle verifiche né se l’irregolarità sia riconducibile alla presenza di un microrganismo patogeno oppure al superamento dei limiti fissati per gli indicatori di igiene, distinzione che nella normativa europea sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari assume un rilievo significativo ai fini della valutazione del rischio e delle misure da adottare lungo la filiera.

La produzione dei filetti è riconducibile all’azienda Promarine Srl, il cui stabilimento si trova in via della Pesca 18 a Fiumicino, nella città metropolitana di Roma Capitale, ed è identificato dal marchio IT N3487 UE. Si tratta del bollo ovale che contraddistingue gli stabilimenti riconosciuti per la lavorazione di prodotti di origine animale ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004, un codice che consente alle autorità di controllo e agli operatori di ricostruire con precisione la provenienza del prodotto e di circoscrivere l’intervento ai soli lotti interessati dalla non conformità.

Il prodotto oggetto del richiamo appartiene alla categoria dei prodotti ittici decongelati, per i quali il Regolamento (UE) n. 1169/2011 sull’informazione alimentare ai consumatori prevede l’obbligo di riportare in etichetta la dicitura che segnala l’avvenuto congelamento e il successivo scongelamento, con la conseguenza che tali alimenti non possono essere nuovamente congelati e devono essere consumati entro tempi ristretti. La data di scadenza fissata a pochi giorni dalla pubblicazione dell’avviso colloca dunque il provvedimento in una finestra temporale particolarmente breve, nella quale le confezioni eventualmente acquistate potrebbero trovarsi ancora conservate nei frigoriferi domestici.

Il richiamo della tahina Arkan

Il secondo provvedimento, diffuso dal Ministero della Salute attraverso la sezione del portale istituzionale dedicata agli avvisi di sicurezza alimentare, riguarda il richiamo precauzionale di un lotto di tahina a marchio Arkan per la possibile presenza di Salmonella. Il prodotto interessato è commercializzato in vasetti da 400 grammi, contrassegnati dal numero di lotto 257502493- ARK03901 e dal termine minimo di conservazione 12/2027.

A produrre la tahina richiamata è stata l’azienda Arkan for food industries, con stabilimento a Giza, in Egitto, mentre l’importazione e la distribuzione sul territorio italiano sono state curate dalla società Mia Food Srl. La tahina, nota anche come tahini, è una crema ottenuta dalla macinazione dei semi di sesamo tostati e costituisce un ingrediente di base della cucina mediorientale, impiegato nella preparazione dell’hummus, del baba ghanoush e di numerose salse, con una diffusione crescente anche nel mercato italiano attraverso la rete dei negozi etnici e della grande distribuzione.

I prodotti a base di sesamo sono stati oggetto, negli ultimi anni, di ripetute notifiche nel sistema di allerta rapido europeo per alimenti e mangimi (RASFF) proprio in relazione alla contaminazione da Salmonella. Si tratta di alimenti caratterizzati da una bassa attività dell’acqua, condizione che impedisce la moltiplicazione batterica ma che, secondo la letteratura scientifica, consente al microrganismo di sopravvivere per periodi prolungati all’interno della matrice. Il termine minimo di conservazione fissato a dicembre 2027 indica inoltre che le confezioni interessate possono rimanere a lungo nelle dispense domestiche, circostanza che rende rilevante la verifica del numero di lotto anche a distanza di tempo dall’acquisto.

La Salmonella e il quadro sanitario

La salmonellosi rappresenta, secondo i rapporti periodici dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), la seconda zoonosi per numero di casi segnalati nell’Unione europea dopo la campilobatteriosi, e costituisce una delle principali cause di focolai di origine alimentare. L’infezione si manifesta generalmente dopo un periodo di incubazione compreso tra 6 e 72 ore dall’ingestione dell’alimento contaminato, con sintomi che includono febbre, diarrea, dolori addominali, nausea e talvolta vomito, e che nella maggior parte dei casi si risolvono spontaneamente nell’arco di alcuni giorni. Le forme più gravi, che possono richiedere il ricovero ospedaliero, interessano con maggiore frequenza i bambini piccoli, le persone anziane, le donne in gravidanza e i soggetti con un sistema immunitario compromesso.

Il quadro normativo dei richiami

Entrambi i provvedimenti si inseriscono nel quadro delineato dal Regolamento (CE) n. 178/2002, che stabilisce i principi generali della legislazione alimentare europea e attribuisce agli operatori del settore la responsabilità primaria della sicurezza degli alimenti immessi sul mercato. L’articolo 19 del regolamento impone all’operatore che abbia motivo di ritenere un alimento non conforme ai requisiti di sicurezza di avviare immediatamente le procedure di ritiro e, qualora il prodotto sia già giunto al consumatore finale, di informarlo in modo efficace e accurato delle ragioni del richiamo, dandone contestuale comunicazione alle autorità competenti. In Italia gli avvisi vengono raccolti e resi pubblici dal Ministero della Salute nell’apposita sezione del proprio portale, mentre le catene della grande distribuzione affiggono i cartelli di richiamo nei punti vendita e li pubblicano sui rispettivi canali informativi.

Gli avvisi diffusi dagli operatori e dal Ministero indicano di non consumare i filetti di pesce spada e la tahina appartenenti ai lotti segnalati e precisano che le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita presso il quale li hanno acquistati. Allo stato attuale non sono state rese note ulteriori informazioni in merito agli esiti analitici che hanno condotto ai due provvedimenti né sull’eventuale distribuzione dei lotti interessati in altri Paesi.