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DOP e IGP, rivoluzione da maggio 2026: cosa cambia

Dal 14 maggio 2026 scatta l’obbligo europeo di indicare il nome del produttore in etichetta accanto alla denominazione DOP o IGP, anche per le private label della grande distribuzione.
24 Marzo 2026, 9:34
DOP e IGP, rivoluzione da maggio 2026: cosa cambia
Anelli di Zucchine
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A partire dal 14 maggio 2026, le etichette dei prodotti a Denominazione di Origine Protetta e a Indicazione Geografica Protetta cambieranno volto in modo sostanziale. Il nome del produttore o dell’operatore responsabile dovrà comparire obbligatoriamente nel medesimo campo visivo dell’indicazione geografica, ponendo fine a una pratica consolidata nel mercato della grande distribuzione: quella di commercializzare eccellenze agroalimentari certificate celando l’identità di chi le ha effettivamente realizzate.

La misura trae origine dall’articolo 37 del Regolamento (UE) 2024/1143, il nuovo testo orizzontale sulle indicazioni geografiche entrato in vigore il 13 maggio 2024, successivamente integrato dal Regolamento (UE) 2026/471. A dare concreta applicazione alla norma è stata una circolare del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (Masaf), pubblicata il 6 marzo 2026, che ha chiarito le modalità operative e le scadenze entro cui i soggetti della filiera devono adeguarsi.

Il cuore della riforma: visibilità e tracciabilità

Il principio cardine della nuova disciplina risiede nella collocazione fisica dell’informazione sul packaging. Non è più sufficiente che il nome del produttore o dell’operatore compaia sul retro della confezione, annegato tra indirizzi, codici a barre e diciture obbligatorie di natura tecnica. A partire dal 14 maggio, quell’indicazione dovrà trovarsi nel medesimo campo visivo della denominazione protetta, vale a dire in quella porzione di etichetta leggibile da un unico punto di osservazione, senza necessità di ruotare o capovolgere la confezione.

La circolare ministeriale precisa inoltre che non è sufficiente indicare soltanto il marchio commerciale qualora questo non coincida con la ragione sociale del produttore o dell’operatore. Un chiarimento di non poco conto, che colpisce direttamente il modello delle cosiddette private label, ovvero quei prodotti venduti con il brand della catena distributrice o del supermercato, ma realizzati da terzi spesso rimasti nell’anonimato. D’ora in avanti, la vaschetta di prosciutto crudo DOP o il pezzo di formaggio IGP sullo scaffale della grande distribuzione dovrà rivelare, in modo inequivocabile, chi si trova effettivamente a monte della filiera produttiva.

Perché questa norma, e perché ora

Il Regolamento (UE) 2024/1143 si inserisce in un quadro più ampio di riforma della normativa europea sulle indicazioni geografiche, orientata a rafforzare la trasparenza lungo tutta la filiera agroalimentare e a valorizzare il ruolo dei produttori che si impegnano nel rispetto dei disciplinari di produzione. L’Unione Europea conta oggi oltre 3.400 denominazioni registrate tra prodotti agricoli, alimentari, vini e bevande spiritose, un patrimonio di biodiversità economica e culturale che genera un fatturato annuo stimato in decine di miliardi di euro, con una quota rilevante destinata all’export verso mercati extra-europei.

In tale contesto, la norma risponde a una pressione crescente da parte delle associazioni di categoria e dei Consorzi di tutela, che da anni denunciano come il sistema delle private label rischi di depauperare il valore identitario delle denominazioni protette, trasformando prodotti di eccellenza in semplici commodity distribuite sotto insegne che nulla hanno a che fare con i territori di origine. Rendere visibile il produttore significa, almeno in teoria, restituire centralità a chi opera nel solco delle tradizioni locali e garantisce la qualità certificata dai disciplinari.

Le implicazioni per la grande distribuzione

L’impatto più immediato della riforma si avvertirà nel canale della grande distribuzione organizzata, dove la presenza di prodotti DOP e IGP a marchio del distributore è particolarmente diffusa. Prosciutti crudi, formaggi stagionati, salumi e altri prodotti a denominazione vengono spesso commercializzati sotto etichette proprie delle insegne della GDO, con il nome del produttore declassato a semplice indicazione di sede legale nel retro pack. Il nuovo obbligo obbliga i distributori a rinegoziare la veste grafica delle confezioni e, in molti casi, a rivedere i rapporti contrattuali con i fornitori, che potrebbero sfruttare questa visibilità inedita per rafforzare la propria posizione commerciale.

L’adeguamento non riguarda solo la grafica: implica una revisione profonda delle logiche di branding e posizionamento che hanno governato il mercato dei prodotti certificati negli ultimi decenni. Aziende che hanno costruito il proprio modello di business sulla produzione conto terzi per la GDO si trovano ora di fronte a uno scenario inedito, in cui la loro identità produttiva diventa elemento obbligatorio e visibile della comunicazione al consumatore finale.

La disciplina transitoria

La circolare del Masaf ha introdotto alcune misure di flessibilità per gestire la fase di transizione senza generare discontinuità operative eccessive. I prodotti DOP e IGP già etichettati prima del 14 maggio 2026 potranno continuare a essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte esistenti, anche in deroga al nuovo obbligo relativo alla collocazione nel campo visivo dell’indicazione geografica. Una scelta pragmatica che mira a evitare sprechi di materiali di imballaggio già prodotti e giacenze di prodotto non ancora distribuite.

Esiste tuttavia un limite temporale anche a questa flessibilità: le etichette già stampate prima della data di entrata in vigore potranno essere utilizzate fino a esaurimento scorte e, comunque, non oltre il 14 agosto 2026, limitatamente ai prodotti destinati al mercato nazionale. Superata tale data, l’obbligo diventerà pienamente cogente per tutti gli operatori della filiera, senza ulteriori deroghe.

I poteri crescenti dei Consorzi

La riforma sull’etichettatura non esaurisce la portata del Regolamento (UE) 2024/1143. Il testo europeo affronta anche il tema del rafforzamento dei poteri dei Consorzi di tutela, ai quali viene riconosciuta una maggiore capacità di vigilanza e di intervento nella gestione delle denominazioni, nonché la possibilità di introdurre regole più stringenti in materia di comunicazione e promozione. Il regolamento prevede inoltre l’obbligo di indicare in etichetta la percentuale di ingrediente DOP o IGP contenuta nei prodotti trasformati, una norma destinata a incidere significativamente sul mercato dei prodotti composti e delle preparazioni gastronomiche elaborate.

A livello nazionale, l’adeguamento al nuovo quadro europeo è stato completato con il D.M. 22 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che ha aggiornato le procedure nazionali di registrazione, modifica dei disciplinari e cancellazione delle DOP e IGP, assicurando la coerenza tra il sistema italiano di tutela delle produzioni di qualità e le nuove disposizioni comunitarie. La riforma, nel suo insieme, ridisegna le regole del mercato delle eccellenze agroalimentari europee, imponendo a tutti gli attori della filiera — produttori, trasformatori e distributori — un livello inedito di trasparenza e responsabilità verso il consumatore finale.