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L’Europa Vuole Dire Addio alle Confenzioni da 6 di Acqua: Cosa Sta Succedendo?

Il Regolamento UE 2025/40 sugli imballaggi, applicabile dal 12 agosto 2026, prevede dal 2030 il divieto dei fardelli di plastica per le confezioni multiple d’acqua: cosa cambia e quali sono le eccezioni previste.
2 Luglio 2026, 11:26
L’Europa Vuole Dire Addio alle Confenzioni da 6 di Acqua: Cosa Sta Succedendo?

Il nuovo regolamento europeo sugli imballaggi, noto con l’acronimo Ppwr (Packaging and Packaging Waste Regulation) e formalmente identificato come Regolamento (UE) 2025/40, si appresta a entrare nella sua fase di applicazione concreta a partire dal 12 agosto 2026, data che segna la fine di un periodo transitorio di diciotto mesi avviato con l’entrata in vigore del testo, avvenuta l’11 febbraio 2025, subito dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 22 gennaio dello stesso anno. Il provvedimento, che sostituisce integralmente la precedente direttiva 94/62/CE recepita in Italia attraverso il Codice dell’ambiente, introduce un cambio di paradigma significativo poiché, a differenza di una direttiva, un regolamento europeo è direttamente vincolante e applicabile in tutti gli Stati membri senza la necessità di un recepimento nazionale differenziato, superando così le disomogeneità normative che fino a oggi hanno caratterizzato la gestione degli imballaggi nei vari Paesi dell’Unione.

Tra le novità contenute nel testo, una in particolare ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica italiana nelle ultime settimane, riguardando un’abitudine di consumo estremamente diffusa: l’acquisto delle confezioni multiple di bottiglie d’acqua, comunemente note come fardelli o casse, tenute insieme da pellicole di plastica termoretraibile o da film estensibili dotati di maniglia per il trasporto. L’Allegato V del regolamento, dedicato agli imballaggi la cui immissione sul mercato sarà vietata, individua infatti tra le categorie interessate gli “imballaggi multipli di plastica monouso”, definiti come quegli imballaggi utilizzati presso il punto vendita per raggruppare prodotti già confezionati singolarmente, quando la loro funzione principale è quella di costituire un imballaggio di comodo pensato per incoraggiare l’acquisto di più unità contemporaneamente. Gli esempi citati nel testo normativo includono esplicitamente le pellicole termoretraibili utilizzate per le confezioni da sei bottiglie d’acqua da un litro e mezzo, format particolarmente radicato nelle abitudini di acquisto delle famiglie italiane.

Va tuttavia precisato, per evitare interpretazioni fuorvianti già circolate in queste settimane, che la data del 12 agosto 2026 non coincide con l’entrata in vigore immediata del divieto sui fardelli di plastica. Quella scadenza riguarda infatti l’applicazione generale del regolamento, ovvero l’insieme degli obblighi di base previsti dal testo, tra cui l’etichettatura armonizzata degli imballaggi, i limiti sulle sostanze pericolose e sui Pfas negli imballaggi a contatto con gli alimenti, la tracciabilità dei dati tecnici sulla composizione dei materiali e i criteri comuni per la valutazione della riciclabilità. Il divieto specifico sugli imballaggi multipli in plastica monouso destinati a raggruppare i prodotti al punto vendita, secondo quanto previsto dal calendario attuativo del Ppwr, scatterà invece a partire dal 1° gennaio 2030, lasciando dunque alle aziende produttrici e alla grande distribuzione un arco temporale più ampio per individuare soluzioni alternative e adeguare le rispettive linee di confezionamento.

Il regolamento prevede comunque un’eccezione rilevante, che potrebbe attenuare l’impatto pratico della norma sulle confezioni d’acqua: restano infatti esclusi dal divieto gli imballaggi multipli ritenuti necessari per facilitare la manipolazione e il trasporto dei prodotti. Sarà dunque compito della Commissione europea, attraverso linee guida applicative più dettagliate che al momento non sono ancora state pubblicate, chiarire quali soluzioni di confezionamento multiplo possano essere considerate realmente indispensabili dal punto di vista logistico e quali, al contrario, debbano essere classificate come semplici imballaggi di comodo volti a stimolare l’acquisto di quantità maggiori. Questa zona di incertezza interpretativa rappresenta uno dei nodi più delicati dell’intera disciplina, dal momento che la distinzione tra funzione logistica e funzione commerciale dell’imballaggio multiplo non sempre risulta agevole da tracciare con precisione.

Il settore delle acque minerali, che in Italia rappresenta un comparto economico di primaria importanza considerando che il consumo nazionale ha raggiunto livelli record superiori ai sedici miliardi di litri, non ha accolto con favore la prospettiva del divieto. Ettore Fortuna, vicepresidente di Mineracqua, la Federazione italiana delle industrie delle acque minerali, ha riferito in un’intervista rilasciata al quotidiano La Verità di aver avuto interlocuzioni dirette con i funzionari delle istituzioni europee, sottolineando come la confezione dotata di maniglia agevoli concretamente la portabilità del prodotto da parte dei consumatori e contribuisca al tempo stesso a proteggere le bottiglie durante le fasi di trasporto e movimentazione all’interno dei punti vendita. Secondo quanto riportato dallo stesso Fortuna, da Bruxelles sarebbero giunte indicazioni informali circa una possibile correzione della norma, sebbene al momento non esista alcuna conferma ufficiale in tal senso né un testo emendativo formalmente depositato.

Oltre alla questione delle confezioni multiple, il Ppwr introduce un insieme più ampio di misure destinate a ridisegnare profondamente il sistema degli imballaggi nell’Unione Europea. Tra queste figura il divieto, sempre a partire dal 2030, di alcune tipologie di imballaggi monouso particolarmente diffuse nel settore della ristorazione e dell’ospitalità, comprese le monoporzioni di salse, zucchero, condimenti e panna da caffé utilizzate nei locali pubblici, nonché i piccoli flaconi monouso di shampoo, bagnoschiuma e altri prodotti per l’igiene personale forniti dalle strutture alberghiere. Il regolamento fissa inoltre obiettivi vincolanti di riduzione dei rifiuti di imballaggio pro capite, calcolati rispetto ai livelli del 2018, pari al cinque per cento entro il 2030, al dieci per cento entro il 2035 e al quindici per cento entro il 2040, accompagnati da percentuali minime obbligatorie di contenuto riciclato negli imballaggi di plastica, differenziate a seconda della tipologia di prodotto e del materiale impiegato.

Un ulteriore elemento di rilievo riguarda l’introduzione di sistemi di deposito cauzionale e restituzione per alcune tipologie di bottiglie di plastica monouso destinate alle bevande e per i contenitori metallici monouso, con la possibilità per gli Stati membri di richiedere una deroga qualora dimostrino di aver già raggiunto, entro il 2026, un tasso di raccolta differenziata pari o superiore all’ottanta per cento in peso degli imballaggi interessati, presentando comunque entro il 1° gennaio 2028 un piano di attuazione che garantisca il raggiungimento del novanta per cento entro le scadenze successive. Parallelamente, dal 1° gennaio 2030 gli operatori economici che utilizzano imballaggi da trasporto, comprese le scatole, i pallet e i contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa, dovranno garantire che almeno il quaranta per cento del totale sia costituito da imballaggi riutilizzabili inseriti in un apposito sistema di riutilizzo, percentuale che salirà al settanta per cento a partire dal 2040.

Nel complesso, il regolamento si inserisce in una strategia europea più ampia, già delineata negli anni precedenti attraverso il pacchetto sull’economia circolare, e mira a invertire una tendenza che secondo i dati più recenti diffusi dalle istituzioni comunitarie ha visto crescere costantemente la produzione di rifiuti da imballaggio nell’Unione, con una media procapite che nel 2021 ha toccato i 189 chilogrammi annui per cittadino, un valore superiore di circa il venti per cento rispetto al decennio precedente. Le prossime tappe attuative, distribuite lungo un arco temporale che si estende fino al 2040, determineranno progressivamente l’effettivo impatto della normativa sulle abitudini di acquisto dei consumatori europei, a partire proprio da quel gesto quotidiano e apparentemente marginale rappresentato dall’acquisto della cassa d’acqua al supermercato.